Servizi Scolastici
Richiesta servizio scuolabus
Istruzioni
Cliccare su "Modulistica e avvio pratica"
Cliccare su "Invia istanza"
Effettuare l'accesso con SPID
Compilare tutti i campi richiesti.
Scaricare la modulistica. Una volta compilata deve essere allegata in formato pdf.
Allegare la copia di un documento di identità del genitore in corso di validità
Se non si ha terminato la compilazione, salvare l'istanza per ultimarla in un secondo momento.
Quando si ha terminato la compilazione, confermare e inviare l'istanza
Descrizione del servizio
Cos'è
I genitori, o gli adulti appositamente delegati, devono essere presenti alla fermata dello scuolabus e in caso di loro assenza l’operatore è tenuto a consegnare il bambino all’autorità preposta .
Possono essere previste modalità di ritiro differente autorizzate dalla famiglia per gli studenti della scuola secondaria di primo grado.
Per avere maggiori informazioni sul servizio di trasporto scolastico contattare il servizio pubblica istruzione del comune di Uta
Presentazione della Domanda
L’iscrizione deve essere effettuata on line sul sito Comune di Uta
Costi a carico del cittadino e modalità di pagamento
Sono previste fasce di contribuzione come indicato nella sezione "requisiti"
Modalità di pagamento
Il pagamento delle quote dovute per la fruizione del servizio scuolabus ha cadenza bimestrale: 1°rata entro il mese di ottobre e 2° rata entro il mese di febbraio.
Scaduti i termini di presentazione dell'istanza, verrà stilata un elenco degli aventi diritto secondo il criterio della maggiore distanza tra l'abitazione e la sede scolastica:
A parità di distanza, si terrà conto dell'ordine di presentazione della domanda.
Rinuncia
La rinuncia al servizio deve essere effettuata online in questa pagina, secondo la stessa procedura utilizzata per le iscrizioni, e avrà decorrenza dal mese successivo alla richiesta. In mancanza di tale rinuncia dovrà essere corrisposta la tariffa dovuta anche se il bambino non avrà frequentato il servizio.
Fascia |
Indicatore Situazione economica equivalente |
quota annua di contribuzione a carico dell’utente |
A | fino a €. 2.582,30 | € 57,00 |
B | Da €. 2.582,31 – a €. 5.164,00 | € 84,00 |
C | Da €. 5.164,01 – a €. 10.329,15 | € 115,00 |
D | Da €. 10.329,16 – a €. 15.493,70 | € 148,00 |
E | Da €. 15.493,71 – a €. 20.658,30 | € 200,00 |
F | Oltre € 20.658.31 | € 232,00 |
Legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
{C}TITOLO I
(FINALITA' E OBIETTIVI DELLA LEGGE)
Art.1
Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, dell'articolo 5 dello Statuto e della norma prevista nel Capo quinto del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, la Regione, i Comuni e i Consorzi di Comuni promuovono e attuano gli interventi e i servizi previsti dalla presente legge in modo da perseguire le seguenti finalità :
a) generalizzare la frequenza della scuola materna;
b) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale e quelli derivanti da stati invalidanti e inabilitanti che possono determinare l'evasione dell'obbligo scolastico o ne rendono eccessivamente oneroso l'assolvimento;
c) favorire il proseguimento degli studi ai capaci e meritevoli
in disagiate condizioni economiche;
d) favorire l' inserimento scolastico dei figli degli emigrati;
e) promuovere e sostenere lo sviluppo della scuola a pieno tempo, a tempo prolungato, e delle attività di integrazione e di sostegno, anche nei mesi estivi, attraverso la predisposizione di strutture e di servizi collettivi atti a rendere pienamente operante l'agibilità e la funzionalità educativa delle scuole;
f) favorire - al fine di garantire il pieno esercizio del diritto allo studio e all'apprendimento - lo sviluppo delle iniziative di ricerca e di sperimentazione didattica, di programmazione educativa, anche in collaborazione con l'IRRSAE, in attesa dell'emanazione di apposita normativa regionale;
g) assicurare il compimento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e l'accesso alla scuola da parte dei lavoratori, favorire ogni altra iniziativa di promozione educativa e culturale, nel quadro di un sistema regionale di educazione permanente.
I Comuni, o i Consorzi di Comuni, nel quadro delle direttive generali indicate dal programma regionale di cui al successivo articolo 14, stabiliscono le modalità ed i criteri per l'attuazione degli interventi, coordinandoli ed integrandoli con quelli dello Stato e degli altri enti.
La Regione, nel perseguire queste finalità , promuove il coordinamento dei servizi per il diritto allo studio con i servizi sanitari, sportivi, ricreativi, turistici, sociali, assistenziali e con le attività integrative della scuola e con la valorizzazione del ruolo propositivo e programmatorio degli organi collegiali della scuola di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni. http://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&file=1984031
http://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&file=1984031