Contributo integrazione canone di locazione Legge 431/1998

Servizio inattivo

Contributo economico per il pagamento dei canoni di locazione di unità immobiliare ad uso residenziale.

A chi è rivolto

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.
Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.
Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.
Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.
Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.
La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.
Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell’anno al quale si riferisce il bando.
Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.
Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.
Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l’intera proprietà, l’adeguatezza dell’alloggio è valutata sulla base della relativa quota.
Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell’impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all’altro coniuge in sede di separazione).
Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.
 
 

Descrizione

Il servizio consiste nell'erogazione di un contributo economico per il pagamento dei canoni di locazione di unità immobiliare ad uso residenziale, sita nel Comune di Uta e occupata a titolo di abitazione principale L’unità immobiliare può essere di proprietà privata.

La finalità è quella di sostenere persone e nuclei familiari nell'accesso alle abitazioni in locazione attraverso le risorse del Fondo nazionale di cui all’articolo 11 della Legge 431/98.

Come fare

La domanda di ammissione al beneficio dovrà pervenire esclusivamente tramite piattaforma dedicata accessibile esclusivamente con Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o Cie (Carta d'identità elettronica)

Requisiti per l’accesso ai contributi:

 

Cosa serve

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d'Identità Elettronica) , a partire dalle date indicate sul bando

Isee i corso di validità

Documenti richiesti nel bando

Qualsiasi altra differente modalità di presentazione della domanda non verrà considerata valida.

Cosa si ottiene

Un contributo economico per il pagamento dei canoni di locazione di unità immobiliare ad uso residenziale, sita nel Comune di Uta e occupata a titolo di abitazione principale L’unità immobiliare può essere di proprietà privata.

La finalità è quella di sostenere persone e nuclei familiari nell'accesso alle abitazioni in locazione attraverso le risorse del Fondo nazionale di cui all’articolo 11 della Legge 431/98.

ANNO 2025: Contributi concedibili

L’ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:
Fascia A: l’ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l’incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o
inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.688,40 (€ 603,40 * 13 * 2) per l’anno
2025, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari ad € 16.828, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. 

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all’ISEE del beneficiario.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).
Il valore del contributo ammissibile non può in ogni caso, anche con l’applicazione dei suddetti incrementi superare il limite di € 3.098,74 per la Fascia A e 2.320,00 per la fascia B.
Gli importi sopra citati si riferiscono all’annualità 2025.

 

 

Accedi al servizio

Il servizio non è attualmente attivo.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Argomenti:

Non ci sono argomenti disponibili per questo servizio.

Pagina aggiornata il 04/08/2025