Un contributo economico per il pagamento dei canoni di locazione di unità immobiliare ad uso residenziale, sita nel Comune di Uta e occupata a titolo di abitazione principale L’unità immobiliare può essere di proprietà privata.
La finalità è quella di sostenere persone e nuclei familiari nell'accesso alle abitazioni in locazione attraverso le risorse del Fondo nazionale di cui all’articolo 11 della Legge 431/98.
ANNO 2025: Contributi concedibili
L’ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:
Fascia A: l’ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l’incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.
Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o
inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.688,40 (€ 603,40 * 13 * 2) per l’anno
2025, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari ad € 16.828, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.
L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all’ISEE del beneficiario.
Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).
Il valore del contributo ammissibile non può in ogni caso, anche con l’applicazione dei suddetti incrementi superare il limite di € 3.098,74 per la Fascia A e 2.320,00 per la fascia B.
Gli importi sopra citati si riferiscono all’annualità 2025.