Annualmente si è tenuti a ritirare presso il Comune di residenza il foglio venatorio che dura per una sola stagione venatoria e riconsegnare allo stesso ufficio, entro il 1 marzo di ogni anno, l’originale del foglio (cartaceo) debitamente compilato in tutte le sue parti:
- In caso di mancata consegna o anche d'incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della legge regionale 23/98.
- In caso di deterioramento o smarrimento del foglio, il cacciatore, per ottenere il duplicato, dovrà rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.
Il foglio del libretto venatorio è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un foglio è perseguibile ai sensi di legge.
Se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al comune di residenza entro e non oltre il 1 marzo di ogni anno (barrando le due pagine del foglio con una riga diagonale).