Estensione Sussidi L.R. 11/1985 Ai Trapiantati D'organo Solido Non Renale

Presentazione al protocollo delle nuove istanze e istanze di rinnovo richiesta contributo

Data:

04 luglio 2025

Descrizione

A chi è rivolto

Persone sottoposte a trapianto di fegato, cuore o pancreas.

Come fare

Per ottenere i contributi è necessario, per la prima volta, compilare ed inoltrare all’ufficio protocollo il modulo di “Richiesta delle provvidenze ai sensi della L.R. n. 12/2011”, allegando la certificazione medica richiesta, dalla quale risulti che il richiedente è stato sottoposto a trapianto.
Per ottenere il rimborso dei viaggi, è necessario presentare periodicamente la certificazione dei viaggi effettuati, rilasciati dalla struttura presso la quale vengono effettuati i trattamenti, oppure un’autocertificazione.

Cosa serve

  • modulo di domanda;
  • certificazione medica attestante l'avvenuto trapianto;
  • autocertificazione dei redditi (da presentare annualmente);
  • documento di riconoscimento;
  • certificazione viaggi o autocertificazione;

Cosa si ottiene

  • un assegno mensile;
  • un rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per sottoporsi a controlli post-trapianto in un Comune (o frazione) diverso da quello di residenza;
  • un contributo in caso di intervento per trapianto;
  • un rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per raggiungere il centro in cui si esegue la tipizzazione e/o il trapianto;

Modalità di rimborso
Il sussidio, in caso di esito positivo della richiesta, viene erogato MENSILMENTE per quanto riguarda l'assegno, spese mensili consumi in caso di dialisi domiciliare e in caso di assistente; TRIMESTRALMENTE per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno

Tempi e scadenze

Le richieste possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno. A decorrere dal 1 gennaio 2022 i sussidi di cui all’articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 118 (con esclusione delle provvidenze indicate al comma 4) sono estesi anche ai trapiantati d'organo solido non renale. In merito alla decorrenza dei sussidi di cui alla LR 11/85 si ricorda che, con deliberazione n.36/49 del 31/08/2021, la stessa è stata fissata dal mese successivo a quello di presentazione della domanda da parte del beneficiario. Sono invece riconosciute a partire dal giorno dell'intervento, come espressamente previsto dal dispositivo della legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021, art.6 comma 2, “Le provvidenze economiche previste dalla legge regionale 8 maggio 1985, n. 11 (Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici) per il rimborso delle spese di viaggio, trasporto e soggiorno per interventi di trapianto.

Allegati

Pagina aggiornata il 04/07/2025