Si comunica che i beneficiari delle provvidenze di cui alle L.R. n. 12/2011, art. 18, comma 3 e L.R. 3/2022 art.6, ai fini del mantenimento delle provvidenze, dovranno aggiornare la loro posizione compilando il modulo approvato con Determinazione della Responsabile dell'Area Sociale n.455 del 06/08/2024,entro il 31/08/2024.
Si precisa che non verranno più inviate comunicazioni cartacee, a mezzo posta presso il domicilio.
Le persone interessate devono presentare all'Ufficio Protocollo la Domanda di accesso o aggiornamento alle provvidenze (a mano nei giorni ed orari di apertura al pubblico o tramite mail all'indirizzo protocollo@comune.uta.ca.it), corredata dalla documentazione di seguito riportata:
-modulo di domanda;
-certificazione medica attestante l'avvenuto trapianto(solo per prima istanza);
-certificazione redditualei (da presentare annualmente);
-documento di riconoscimento;
-certificazione viaggi o autocertificazione;
-fotocopia Iban
I certificati, ad eccezione del referto diagnostico, potranno essere sostituiti da un' autodichiarazione, firmata dall'interessato.
L.R. n. 12/2011, art. 18, comma 3 e L.R. 3/2022 art.6 "Provvidenze a favore dei trapiantati di fegato, cuore, pancreas "
Nell’ambito della Legge Regionale n° 12/2011 – art. 18, comma 3, il Comune di Uta eroga provvidenze economiche in favore dei cittadini residenti nel territorio comunale, trapiantati di fegato, cuore, pancreas,polmoni che si sottopongono alle visite di controllo presso presidi sanitari situati in Sardegna, diversi da quello di residenza.Tali provvidenze vengono erogate sotto forma di:
- assegno mensile;
- rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per sottoporsi a controlli post-trapianto in un Comune (o frazione) diverso da quello di residenza;
- contributo in caso di intervento per trapianto;
- rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per raggiungere il centro in cui si esegue la tipizzazione e/o il trapianto;
Modalità di rimborso
Il sussidio viene erogato in caso di esito positivo dell'istruttoria e i requisiti dovranno essere aggiornati annualmente.
Tempi e scadenze
Le richieste possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno. A decorrere dal 1 gennaio 2022 i sussidi di cui all’articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 118 (con esclusione delle provvidenze indicate al comma 4) sono estesi anche ai trapiantati d'organo solido non renale. In merito alla decorrenza dei sussidi di cui alla LR 11/85 si ricorda che, con deliberazione n.36/49 del 31/08/2021, la stessa è stata fissata dal mese successivo a quello di presentazione della domanda da parte del beneficiario. Sono invece riconosciute a partire dal giorno dell'intervento, come espressamente previsto dal dispositivo della legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021, art.6 comma 2, “Le provvidenze economiche previste dalla legge regionale 8 maggio 1985, n. 11 (Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici) per il rimborso delle spese di viaggio, trasporto e soggiorno per interventi di trapianto.
Referente
Ufficio Servizi Sociali