PROROGA DELLA VALIDITA' DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO AL 31.08.2020

Pubblicata il 20/03/2020
Dal 20/03/2020 al 31/08/2020

 

17-3-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 70

 

 

 

17 marzo 2020

CORONAVIRUS - DECRETO "CURA ITALIA"

In G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 è pubblicato il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

 

Art. 104

 

(Proroga della validità dei documenti di riconoscimento)

1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto de

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche,
scaduti o in scadenza successivamente

alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla

data di scadenza indicata nel documento.

 

 

Art. 127

(Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 2020

MATTARELLA

CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri

GUALTIERI, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE


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Allegato Proroga C.I. - decreto Covid.pdf 48.66 KB


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