Prescrizioni regionali antincendi 2015

Pubblicata il 22/04/2015

Si informa che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 14/11 del 8 aprile 2014, ha approvato le prescrizioni regionali antincendi 2015 che contengono tutte le misure dirette a contrastare le azioni che possono determinare innesco di incendi e disciplinano l’uso del fuoco per l’intero anno solare.
In particolare le prescrizioni contengono indicazioni e norme specifiche di prevenzione per alcune categorie di attività svolte da:
  • allevatori e agricoltori;
  • proprietari e gestori di strade e ferrovie;
  • proprietari e gestori di linee e cabine elettriche;
  • amministratori comunali;
  • proprietari e gestori di insediamenti turistico-residenziali, di campeggi, di villaggi turistico alberghieri ed alberghi, ristoranti, agriturismi, discoteche, locali di spettacolo e intrattenimento;
  • proprietari e gestori di aree di sosta e parcheggi.
Contengono norme di prevenzione, da attuarsi entro il 15 giugno 2015, per:
  • i proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo;
  • i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli;
  • i proprietari e gestori di rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili;
  • l’A.N.A.S., le Amministrazioni ferroviarie, le Province, i Consorzi Industriali e di Bonifica e qualsiasi altro proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario e ferroviario;
  • i proprietari e i gestori di elettrodotti;
  • i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori degli insediamenti turistico-ricettivi, di campeggi, di villaggi turistico-alberghieri ed alberghi, ristoranti, agriturismi, discoteche, locali di spettacolo e intrattenimento
Si fa presente in particolare che ai sensi dell’articolo 12 delle citate prescrizioni, entro il 15 giugno 2015:
  1. i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
  2. i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
  3. i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
  4. i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 28, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
  5. i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
Il testo completo delle prescrizioni regionali antincendi è di seguito riportato:
Prescrizioni regionali antincendi


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